Proposta di legge di iniziativa popolare
"Modifica al codice civile artt. 2910-2911, al codice di procedura civile art. 514 e alla legge 248/2005"
I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell'art. 71, comma secondo, della Costituzione ed
in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni la seguente proposta di legge:
Art. 1
Al termine dell'art. 2910 del codice civile è inserito il terzo e quarto comma:
In nessun caso può essere espropriato, pignorato, esecutato o comunque sottratto al
godimento del legittimo proprietario, l'immobile di prima e unica abitazione e le
relative accessioni e pertinenze.
Non è ammessa forma alcuna di restrizione salvo espropriazione per motivi di
interessi generale e salvo indennizzo.
Art. 2
Al termine del secondo comma dell'art. 2911 del codice civile, dopo le parole
"immobili gravati dall'ipoteca" sono inserite le seguenti:
, escluso sempre l'immobile di prima e unica abitazione e le relative accessioni e
pertinenze.
Art. 3
All'art. 514 del codice di procedura civile "oltre alle cose dichiarate impignorabili da
speciali disposizioni di legge" dopo il numero 6) è sostituito il punto con il punto e
virgola e aggiunto il numero 7):
; 7) l'immobile di prima e unica abitazione e le relative accessioni e pertinenze.
Art. 4
L'art. ll quaterdecies Legge 248/2005, comma dodici, è abrogato limitatamente alle
parole: " con età superiore ai 65 anni compiuti." e sostituite dalle seguenti:
anche con età inferiore ai 65 anni compiuti.
Art. 5
I prestiti ipotecari, comunque concessi sull'immobile di prima e unica abitazione e le
relative accessioni e pertinenze, gravati da ipoteca di primo grado, in essere prima
dell'entrata in vigore della presente legge, vengono convertiti in prestiti vitalizi
ipotecari ai sensi dell'art. 11 quaterdecies Legge 248/2005, comma 12, così come
modificato dall'art. 4 della presente legge.
|
|